Due categorie per la costituzione di un’azienda in Svizzera da parte di stranieri. Scoprite di più sulla costituzione e sui servizi di contatto:
- Sistema duale per l’impresa in parole semplici
- Requisiti in base alla forma giuridica
- Link a informazioni importanti in diverse lingue
La Svizzera è caratterizzata da stabilità politica, legislazione liberale e clienti con un notevole potere d’acquisto. Non stupisce quindi che ogni anno vengano fondate decine di migliaia di nuove ditte. Nella costituzione di ditte da parte di cittadini stranieri, la Svizzera prevede due categorie che si distinguono per la diversa complessità delle relative condizioni. Vi spieghiamo tutto nel dettaglio:
Le cittadine e i cittadini provenienti dall’UE/AELS possono venire in Svizzera, vivere qui, lavorare e costituire una ditta. Ciò è possibile grazie alla libera circolazione delle persone. Per costituire una ditta è necessario un permesso di lavoro, di cui sono disponibili diverse versioni.
Grazie alla libera circolazione delle persone, alle imprenditrici e agli imprenditori basta il permesso B UE/AELS per mettersi in proprio in Svizzera. Ottengono il permesso di dimora se possono comprovare l’esercizio di un lavoro indipendente. A tale fine devono notificare la loro presenza al comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo e richiedere un permesso di dimora. Devono presentare i seguenti documenti:
- Una carta d’identità valida o un passaporto valido
- Documenti comprovanti l’esercizio o l’esercizio futuro di un’attività lucrativa indipendente che garantisca il sostentamento proprio e dei familiari. Documenti ammessi sono: un numero d’identificazione delle imprese (numero IDI), l’iscrizione a un registro professionale, l’iscrizione all’assicurazione sociale (istituto di assicurazione sociale) come lavoratore indipendente, un business plan o l’iscrizione al registro di commercio.
Le autorità cantonali di migrazione e del lavoro rilasciano il permesso di dimora e forniscono informazioni dettagliate sulla procedura e le formalità. Il permesso di dimora è valido inizialmente per cinque anni e permette ai cittadini UE/AELS di esercitare un’attività lucrativa indipendente in tutta la Svizzera. Ci sono tuttavia delle limitazioni relative ad alcune professioni. Nella banca dati della Confederazione viene indicato di quali si tratta.
Il diritto di dimora decade se il passaggio al lavoro indipendente non riesce e la fondatrice o il fondatore diventa dipendente dall’assistenza sociale. In questo caso, tuttavia, al cittadino straniero interessato è anche permesso di cercare un’occupazione in Svizzera.
I cittadini UE/AELS con permesso C EU/AELS possono mettersi in proprio in Svizzera con la massima facilità – proprio come le cittadine e i cittadini svizzeri. Ai cittadini di paesi UE-15/AELS che abbiano vissuto qui senza interruzioni per cinque anni viene rilasciato un permesso di domicilio C. Si tratta di persone provenienti da Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia e Spagna. Le persone provenienti da altri paesi UE ottengono questo permesso solo dopo dieci anni.
Per frontaliere e frontalieri di stati UE/AELS valgono le stesse regole che per tutte le cittadine e i cittadini UE/AELS. Possono costituire una ditta in Svizzera e mettersi in proprio. Devono però rientrare al proprio domicilio principale all’estero almeno una volta alla settimana. Le autorità cantonali del luogo di lavoro svizzero rilasciano il permesso per frontalieri G UE/AELS che è valido cinque anni.
Le condizioni per le persone che provengono da stati non UE/AELS – cosiddetti stati terzi – sono considerevolmente più complesse. In linea di principio, le persone provenienti da questi stati non hanno diritto a vivere e lavorare in Svizzera. Devono quindi presentare domanda. Possono lavorare qui solo se possiedono qualifiche speciali. Tra queste rientrano ad esempio quelle di dirigenti, specialisti o persone con un certificato di abilitazione per scuole superiori e diversi anni di esperienza lavorativa. La Segreteria di Stato della migrazione mette a disposizione informazioni importanti in diverse lingue: tedesco, francese, italiano, inglese, arabo, portoghese, russo, spagnolo, thailandese, ucraino, uzbeco e bielorusso.
Le persone con un permesso di domicilio per cittadini di stati terzi possono costituire una ditta in Svizzera senza bisogno di un permesso. Lo stesso vale se sono sposati con uno svizzero ovvero una svizzera oppure con una persona che possiede un permesso C. I cittadini di stati terzi ottengono il permesso C dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera di cinque o dieci anni. Le autorità cantonali di migrazione e del lavoro forniscono informazioni dettagliate sulla procedura e le formalità.
Persone con il permesso S devono richiedere un permesso di lavoro prima di costituire una ditta. Tale domanda deve essere presentata nel cantone del futuro luogo di lavoro. Il cantone competente verifica se sono rispettati i requisiti finanziari e aziendali per l’attività desiderata.
I cittadini di stati terzi che abitano nella regione frontaliera svizzera possono costituire un’impresa in Svizzera e mettersi in proprio se sono in possesso di un permesso per frontalieri. Al riguardo devono essere rispettate due condizioni: devono disporre di un permesso di dimora illimitato in un paese confinante con la Svizzera e vivere in una regione frontaliera straniera da almeno sei mesi. Inoltre devono rientrare al proprio domicilio principale all’estero almeno una volta alla settimana. Il permesso per frontalieri viene rilasciato dalle autorità cantonali. All’inizio questo permesso G è solitamente valido un anno, e precisamente soltanto per la zona frontaliera del cantone che lo ha rilasciato.
Non hanno diritto a costituire una ditta in Svizzera e a mettersi in proprio. Per questo devono presentare domanda alle autorità cantonali e “provare” che la propria impresa avrà “effetti positivi a lungo termine sul mercato del lavoro svizzero”. Cosa significa concretamente? Devono provare che
- con la loro impresa creano una diversificazione dell’economia regionale
- vengono creati o mantenuti posti di lavoro per gli abitanti del posto
- effettuano investimenti concreti nella zona
- procurano incarichi per l’economia svizzera
A questo fine, un business plan ben dettagliato rappresenta un’ottima base. Si deve inoltre provare che l’imprenditrice o l’imprenditore dispone di sufficiente capitale iniziale e ha già rapporti organizzativi con altre imprese. E infine la domanda deve contenere un atto di costituzione e/o un estratto dell’iscrizione al registro di commercio.
Se le autorità danno corso alla domanda, l’imprenditrice o l’imprenditore ottengono il permesso L o il permesso B. Entrambe le categorie sono soggette a un contingente annuale e sono quindi disponibili solo in numero limitato:
- Permesso di soggiorno di breve durata per cittadini di paesi terzi: il permesso L è valido un anno e può essere prorogato al massimo per altri 12 mesi.
- Permesso di dimora per cittadini di paesi terzi: il permesso B è valido un anno e può essere prorogato ogni anno, nella misura in cui le condizioni continuino ad essere rispettate.
Importante: il permesso di lavoro non dà automaticamente diritto a venire in Svizzera. A seconda della nazionalità può essere necessario anche un visto. Informatevi al riguardo alla pagina prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo la nazionalità. Dopo essere arrivati dall’estero dovete notificare la vostra presenza entro 14 giorni all’ufficio controllo abitanti del comune di residenza svizzero. Solo dopo tale notifica potete iniziare a lavorare.
Le forme giuridiche più comuni per fondatrici e fondatori in Svizzera sono la ditta individuale, la società a garanzia limitata (Sagl) e la società anonima (SA). Non sapete come scegliere la forma giuridica giusta? Il nostro partner Fasoon vi aiuta gratuitamente negli aspetti amministrativi del processo di costituzione in modo da permettervi di concentrarvi interamente sulla vostra ditta. A seconda della forma giuridica valgono altre disposizioni.
La ditta individuale appartiene alla fondatrice o al fondatore e non ha una personalità giuridica propria. È una forma giuridica molto diffusa per piccole imprese personali. In linea di principio i cittadini stranieri e le cittadine straniere che fondano una ditta individuale devono aver ottenuto un permesso di dimora e di lavoro in Svizzera. Tali permessi sono di competenza delle autorità cantonali di migrazione. Per verificare le condizioni nel rispettivo caso concreto consigliamo di rivolgersi direttamente alle autorità cantonali. Abbiamo riassunto i principali vantaggi e svantaggi della ditta individuale.
La società a garanzia limitata è una persona giuridica. Per questo motivo una persona deve avere il proprio domicilio in Svizzera per poter rappresentare una Sagl. La rappresentanza di una Sagl prevede almeno un’amministratrice o un amministratore con firma singola o in alternativa due amministratori con firma collettiva. Pertanto tali persone devono avere un permesso di dimora e di lavoro per la Svizzera. Il domicilio non riveste invece importanza per tutti gli altri membri dell’amministrazione. Abbiamo riassunto i principali vantaggi e svantaggi della società a garanzia limitata.
Rispetto alla ditta individuale e alla Sagl, nella costituzione di una SA dovete considerare un capitale iniziale relativamente alto e un notevole carico amministrativo. La SA è una persona giuridica. Per questo una persona deve avere il proprio domicilio in Svizzera per poter rappresentare una SA. La rappresentanza di una SA prevede almeno un membro del Consiglio di amministrazione con firma singola o in alternativa due membri del Consiglio di amministrazione con firma collettiva. Di conseguenza tali persone devono avere un permesso di dimora e di lavoro per la Svizzera. Il domicilio non riveste invece importanza per tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione e per gli azionisti.
Per poter costituire qui una ditta è assolutamente necessario che l’indirizzo aziendale si trovi sul territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica scelta. Se non avete degli uffici propri in Svizzera basta anche un cosiddetto indirizzo c/o. In questo caso vale la pena scegliere un catone con aliquote d’imposta basse, visto che tasse e imposte sono diverse a seconda del cantone.
Se intendete acquistare un terreno in Svizzera per la vostra impresa, il diritto svizzero fa distinzione tra i cittadini degli stati UE/AELS e quelli di altri stati. Per i secondi è richiesto il permesso di domicilio C ed essi devono avere il proprio domicilio qui. Ciò vale anche se la coniuge o il coniuge possiede la cittadinanza svizzera. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte hanno gli stessi diritti delle cittadine o dei cittadini svizzeri ovvero delle cittadine e dei cittadini di stati UE/AELS. Secondo la Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (detta anche lex Koller) non è richiesto un permesso per acquistare un terreno per la propria impresa.
Come lavoratore indipendente si deve dichiarare il proprio reddito in una dichiarazione d’imposta. Per impedire che dobbiate pagare delle tasse anche nel paese di origine, sono stati stipulati appositi accordi tra stati che regolano la doppia imposizione internazionale. La Svizzera ha concluso accordi di tale tipo con quasi 100 paesi. Le particolarità del singolo paese sono riportate nei relativi accordi.
Le società di capitali come le SA o le Sagl devono versare imposte sull’utile e sul capitale. L’imposta sull’utile viene applicata a livello federale, cantonale e comunale, l’imposta sul capitale invece solo a livello cantonale e comunale.
L´imposta federale sull’utile ammonta all’8,5% dell’utile netto (art. 68 LFID). Le altre aliquote d’imposta sono molto diverse a seconda dei singoli cantoni e comuni.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta generale sul consumo, che viene pagata dai consumatori ma è riscossa dalle imprese. Tale imposta è già compresa nel prezzo pagato dai clienti per prodotti e servizi. Le imprese con un fatturato annuo superiore a CHF 100’000 sono sempre soggette all’IVA. La forma giuridica – che sia ditta individuale, Sagl o società anonima – non è rilevante. Tutti i particolari al riguardo sono riportati nel nostro articolo “L’imposta sul valore aggiunto in Svizzera spiegata in modo semplice e comprensibile”.
Fasoon, il portale per la costituzione di un’azienda, vi assiste in modo competente e vi guida passo dopo passo verso la forma giuridica giusta