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Costituire un’azienda: scoprite come è facile in Svizzera Obbligo di imposta sul valore aggiunto: le informazioni più importanti sull’IVA in Svizzera

Chi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto in Svizzera e da quando? Con la nostra guida fate un po’ di chiarezza nella giungla dell’IVA:

  • Grafico delle diverse aliquote d’imposta
  • Procedura di registrazione per l’IVA
  • Conteggio dell’IVA
Salomé Dreier, Team Marketing PMI 23 gennaio 2024 Costituzione
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) solleva molte domande, soprattutto per piccole imprese e imprese di nuova fondazione. Chi deve pagare l’imposta? Quale aliquota si applica e a chi? Quali sono le alternative? Qui troverete le risposte che vi renderanno più facile l’ingresso nel sistema dell’IVA.

Tutto ciò che dovete sapere: dall’iscrizione al conteggio

L’imposta sul valore aggiunto svizzera ha la fama di essere complicata e motivo di elevate spese amministrative. In effetti, il conteggio di questa imposta è tra i compiti amministrativi più complessi con cui si devono confrontare nuove costituzioni e piccole imprese. Gli otto punti elencati di seguito fanno chiarezza e vi proteggono da una sicurezza illusoria.

Cos’è l’imposta sul valore aggiunto?

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un’imposta generale sul consumo, pagata dai consumatori e poi riscossa dalle imprese. L’imposta è già compresa nei prodotti e servizi pagati dai clienti. L’impresa che vende merci o servizi trasferisce l’imposta incassata allo Stato, per il quale l’IVA rappresenta un’importante fonte di guadagno: nel 2024 ammonta a circa 27 miliardi di franchi e costituisce quasi un terzo del gettito fiscale della Confederazione.

Chi è soggetto all’imposta sul valore aggiunto?

In linea di principio, le aziende che realizzano un fatturato annuo superiore a CHF 100’000.00 devono versare l’imposta sul valore aggiunto. La forma giuridica – che sia ditta individuale, Sagl o società anonima – non è rilevante. In caso di fatturato inferiore a CHF 100’000.00 non siete tenuti a conteggiare l’imposta sul valore aggiunto, ma potete comunque sottoporvi su base facoltativa all’imposta. Sono inoltre soggette all’imposta sul valore aggiunto le aziende che si avvalgono di servizi e merci imponibili dall’estero per un importo superiore a CHF 10’000.00. L’obbligo fiscale si applica anche alle imprese che hanno sede all’estero, ma operano sul mercato interno. Oltre al territorio nazionale svizzero, rientrano nel mercato interno anche il Principato del Liechtenstein e l’enclave tedesca di Büsingen.

💡 Buono a sapersi

Anche gli organizzatori di un evento una tantum di natura sportiva, culturale o di altro tipo, ad esempio una festa di paese, sono soggetti a IVA se l’evento comporta la vendita di cibo, bevande e altri beni per un importo superiore a CHF 100’000.00. Le associazioni che non operano a scopo di lucro e le istituzioni di pubblica utilità devono versare l’imposta sul valore aggiunto solo da un fatturato di CHF 250’000.00.

Quali prestazioni sono soggette all’imposta sul valore aggiunto?

Per tutti i beni (ad esempio generi alimentari, cancelleria, abbigliamento) e i servizi (mangiare al ristorante, pubblicità, parrucchiere) venduti in Svizzera, dovete versare l’imposta sul valore aggiunto. Anche le importazioni dall’estero sono assoggettate all’imposta, mentre le esportazioni sono escluse dall’obbligo di IVA. Il documento più importante per provare l’esportazione è la dichiarazione in dogana, a cui dovete allegare fattura, indicazioni sul peso e conferma originale.

💡 Buono a sapersi

Nel calcolo del fatturato dovete includere anche i beni e i servizi venduti in Svizzera ed esenti da IVA.

Chi è esente dall’IVA?

La legge sull’IVA (LIVA) riporta un elenco esaustivo delle eccezioni ed esenzioni dall’imposta. In particolare, non sono soggetti all’imposta i settori della sanità (ad esempio medici, Spitex e trasporto di persone con disabilità), cultura (ad esempio concerti, rappresentazioni teatrali, visite al museo), formazione (ad esempio corsi di perfezionamento, scuole private), immobili (ad esempio vendita di una casa unifamiliare) e assicurazioni. La possibile esenzione dall’imposta di un’azienda di nuova costituzione deve essere verificata nel singolo caso.

A quanto ammonta l’imposta sul valore aggiunto?

I consumatori che effettuano acquisti in Svizzera pagano l’imposta sul valore aggiunto, che nella maggior parte dei casi ammonta al 8,1% del prezzo del prodotto. Per alcune prestazioni si applicano tuttavia altre aliquote IVA, ad esempio per beni di prima necessità, mentre su altre prestazioni la Confederazione non riscuote alcuna imposta sul valore aggiunto.

  • In Svizzera l’aliquota normale per prodotti e servizi ammonta al 8,1%.
  • Per servizi di alloggio, compresa la colazione, si applica un’aliquota speciale del 3,8%.
  • Generi alimentari (incl. acqua di rubinetto), medicinali, giornali e libri come anche mangimi e fertilizzanti godono di un’aliquota ridotta al 2,6%.
Da quando si è soggetti all’IVA?

L’assoggettamento fiscale obbligatorio inizia quanto costituite o acquisite un’azienda. Il presupposto è stimare all’inizio della vostra attività aziendale se entro il primo anno supererete il limite di fatturato di CHF 100’000.00.

Cosa succede se non siete in grado di stimare il fatturato? In questo caso dovete rivalutare la situazione al più tardi dopo tre mesi dall’avvio dell’attività. Per farlo sommate i fatturati realizzati nei primi tre mesi e moltiplicate il totale per quattro: otterrete così il fatturato annuo previsto. Se il limite di fatturato così calcolato viene superato, termina l’esenzione dall’obbligo fiscale. Avete quindi due possibilità: obbligo fiscale retroattivo a decorrere dall’avvio dell’azienda oppure a partire dal quarto mese.

Se prima la vostra azienda era esente dall’obbligo di imposta sul valore aggiunto, ma ora supera il limite vigente di fatturato di CHF 100’000.00, dovete iscrivervi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) all’inizio dell’esercizio successivo. Se nell’arco del nuovo esercizio il fatturato dovesse essere inferiore a CHF 100’000.00, potete essere nuovamente esentati dall’obbligo fiscale solo per l’anno successivo.

Qual è l’iter per l’iscrizione all’imposta sul valore aggiunto?

Se siete soggetti all’imposta sul valore aggiunto dovete iscrivervi di vostra iniziativa all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni. Non ricevete alcun invito o richiesta da parte dell’AFC: in questo ambito la responsabilità è vostra. Il termine decorre dal momento in cui stimate di superare il limite di CHF 100’000.00 di fatturato all’anno. Potete iscrivervi all’IVA comodamente online, l’AFC non richiede espressamente alcun documento in forma cartacea.

Una buona preparazione vi facilita l’iscrizione online. Dovreste avere a portata di mano le seguenti informazioni:

  • Estratto del registro di commercio e/o numero d’identificazione delle imprese (IDI)
  • Numero di assicurazione sociale per alcune forme giuridiche, come ditta individuale
  • Previsione di fatturato del primo esercizio

Con l’iscrizione, l’AFC inserisce l’azienda nel registro delle imprese soggette a imposta sul valore aggiunto e vi comunica un numero IVA. Questo numero è composto dal numero d’identificazione delle imprese con l’aggiunta “IVA” e deve essere indicato per legge sulle fatture delle imprese assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. Tutte le aziende attive in Svizzera ricevono un IDI, ad esempio all’iscrizione nel registro di commercio o nell’ambito dell’iscrizione all’AFC. Scoprite come iscrivervi nel registro di commercio nel nostro articolo del blog “Iscrizione nel registro di commercio: che cosa si deve osservare per l’iscrizione?”.

Come si calcola l’imposta sul valore aggiunto?

Il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto presenta alcune sfide, soprattutto per giovani aziende. La LIVA prevede diversi metodi di conteggio, a cui sono inoltre associati diversi periodi di conteggio dell’IVA. L’aspetto comune è che dovete presentare all’AFC il modulo di conteggio entro 60 giorni dal termine del periodo di conteggio. Potete calcolare l’IVA anche online.

Deduzione dell’imposta precedente

Nella dichiarazione dell’IVA svolge un ruolo importante la cosiddetta deduzione dell’imposta precedente. Per prestazioni che vanno direttamente ai consumatori, l’imposta sul valore aggiunto è già compresa nel prezzo finale. Nelle transazioni commerciali è invece comune indicare i prezzi netti più imposta sul valore aggiunto. È qui che entra in gioco la deduzione dell’imposta precedente: in linea di principio, l’imposta sul valore aggiunto che avete pagato ai vostri fornitori per prodotti o servizi acquistati (materie prime, semilavorati, ecc.) può essere dedotta dall’imposta sul valore aggiunto che avete conteggiato ai vostri clienti. In pratica, potete detrarre dal vostro reddito lordo da imposta sul valore aggiunto tutti gli importi che vengono già pagati dai fornitori.

Sistema di conteggio: controprestazioni convenute o ricevute

Le aziende soggette a obbligo fiscale in Svizzera possono scegliere tra due sistemi di conteggio dell’IVA. Entrambi indicano l’imposta sul valore aggiunto dovuta e l’imposta precedente. Il conteggio di questa cosiddetta tassazione effettiva avviene a cadenza trimestrale.

  • In caso di conteggio secondo le controprestazioni convenute, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta non appena fatturate i vostri prodotti o servizi al cliente. È decisiva la data della fattura. Questo sistema di rendiconto è la procedura standard dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Lo svantaggio di questo metodo: se il cliente paga solo nel trimestre successivo, dovete anticipare voi l’IVA.
  • Nel caso di conteggio secondo le controprestazioni ricevute, l’imposta è dovuta solo quando avete ricevuto il pagamento del cliente. È decisiva la data di ricevimento del pagamento. Questo sistema di rendiconto è adatto per piccole imprese e microimprese, ma deve essere approvato dall’AFC.
Aliquota saldo e aliquota forfettaria

Oltre alla tassazione effettiva è possibile scegliere tra altri due metodi di rendiconto dell’IVA: si tratta delle aliquote saldo, che semplificano il conteggio dell’imposta sul valore aggiunto per settori selezionati eliminando il calcolo delle imposte precedenti.

  • Aliquota saldo: le aziende che scelgono questo metodo consegnano alla Confederazione una determinata percentuale del loro fatturato soggetto a imposta sul valore aggiunto. A tal fine, il fatturato viene moltiplicato per questa percentuale. L’imposta precedente non deve essere registrata separatamente e il conteggio avviene a cadenza semestrale. L’aliquota saldo varia da settore a settore e si basa su valori empirici. Le aliquote d’imposta si attestano tra lo 0,1% e il 6,8%. Per la consegna di generi alimentari da parte di servizi per la pizza a domicilio, ad esempio, si applica una percentuale dello 0,1%, per gli organizzatori di viaggi del 2,1%, per le agenzie di traduzione del 6,8%. Ulteriori informazioni in merito a settori e attività per le quali è possibile rivendicare le aliquote saldo sono disponibili in un’ordinanza dell’AFC. L’applicazione di questo metodo è collegata a due condizioni: il fatturato annuo non deve superare CHF 5,024 milioni e l’imposta sul valore aggiunto calcolata con l’aliquota saldo non deve essere superiore a CHF 108’000.00.
  • Imposizione forfettaria: questo metodo è riservato a una cerchia limitata. Viene preso in considerazione per servizi autonomi della Confederazione soggetti all’imposta sul valore aggiunto, cantoni e comuni, per settori affini come ad esempio scuole private e ospedali o aziende di trasporti pubblici come pure associazioni e fondazioni. L’imposizione forfettaria è molto simile al metodo di aliquota saldo, ma non prevede alcun limite superiore per fatturato e debito fiscale. Il conteggio avviene a cadenza trimestrale.
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