La legge sul contratto di assicurazione LCA regola i rapporti tra gli assicuratori e la loro clientela. La legge attuale è ormai centenaria e non soddisfa più i requisiti indispensabili per una moderna tutela dei consumatori. Proprio per questo motivo la legge è stata adesso rielaborata.
Tra le altre cose, è stata ampliata la tutela dei consumatori ed è stato tenuto conto dei mezzi di comunicazione moderni.
Molte delle cose che finora dovevano essere firmate a mano, adesso possono essere svolte tramite e-mail, come ad esempio una dichiarazione di disdetta.
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e presso la Basilese trovano applicazione sia per i nuovi contratti di assicurazione che per quelli già esistenti.
La legge prevede che le disposizioni riviste valgano per tutte le stipule di contratti a partire dal 1° gennaio 2022.
Le novità non si applicano all’assicurazione trasporti, all’assicurazione vita collettiva e all’assicurazione LAINF obbligatoria.
Tutta la nostra clientela approfitterà delle modifiche a favore dei consumatori. Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2022 Baloise concede tutti i nuovi diritti anche ai contratti di assicurazione già in corso. In questo caso Baloise va oltre quanto previsto dal legislatore, che consente ai clienti del portafoglio di avvalersi solo del diritto di disdetta ordinaria e dei rapporti commerciali elettronici.
I contratti esistenti restano in vigore. L’entità della copertura assicurativa e i premi rimangono invariati.
Con l’introduzione del diritto di disdetta ordinaria, i clienti hanno ora la possibilità di disdire i propri contratti di assicurazione, indipendentemente dalla durata concordata nel contratto, alla fine del terzo anno assicurativo e di ogni anno seguente, rispettando un termine di disdetta di tre mesi. Questo diritto di disdetta spetta anche all’assicuratore.
Questo stesso diritto di disdetta non è valido per le assicurazioni sulla vita e per le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie. Nel caso dell’assicurazione sulla vita è possibile disdire il contratto già dopo un anno, mentre per quanto riguarda l’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie, il diritto di disdetta spetta solo al contraente.
Se nel corso della durata contrattuale la probabilità che si verifichino i rischi assicurati si riduce considerevolmente, adesso il contraente può disdire il contratto di assicurazione con un preavviso di 4 settimane oppure esigere una riduzione del premio corrispondente alla diminuzione del rischio.
La diminuzione del rischio è ritenuta essenziale, se si basa sulla modifica di un fatto rilevante ai fini dell’apprezzamento del rischio (art. 4 LCA). Le circostanze devono quindi cambiare in modo tale che si riduca la probabilità del verificarsi di un sinistro oppure l’entità del danno. Se in un comune montano ad esempio viene costruita una nuova barriera antivalanghe, si riduce il rischio di danni causati dagli elementi naturali agli edifici di detto comune.
Le riduzioni delle prestazioni assicurate (ad es. riduzione della somma assicurata) o dell’interesse assicurato (oggetti / persone / patrimonio assicurati, ad es. demolizione di un edificio annesso) invece, non costituiscono alcuna diminuzione del rischio.
Adesso è possibile comunicare la propria disdetta ad esempio tramite e-mail o SMS. Non è quindi più necessario apporre la propria firma sulla dichiarazione di disdetta. È sufficiente un testo su un supporto adeguato, senza firma.
In futuro, il cliente ha 14 giorni di tempo per poter revocare la sua decisione in merito alla stipula di un contratto di assicurazione.
Adesso è possibile concedere di comune accordo una copertura assicurativa con effetto retroattivo, a condizione che il contraente e l’assicuratore sappiano che il rischio si è già verificato. Nel diritto precedente, le assicurazioni con effetto retroattivo erano proibite.
Il termine di prescrizione per le pretese derivanti dal contratto di assicurazione è stato prolungato. Il contraente ha ora infatti 5 anni di tempo a partire dal verificarsi dell’evento per fare valere nei confronti dell’assicuratore le proprie pretese derivanti dal contratto di assicurazione.
Se per un evento assicurato non viene contestato il diritto alle prestazioni in sé del contraente, bensì soltanto l’importo in questione, sarà versato adesso l’importo non contestato con pagamento in acconto.
In caso di reticenza, in futuro non sarà più negata la prestazione complessiva, bensì la prestazione sarà ridotta in proporzione a quanto la reticenza abbia influito sul verificarsi o sull’entità del sinistro.
Nel caso di un evento di responsabilità civile assicurato, la persona danneggiata ha ora la possibilità di far valere il suo diritto alle prestazioni direttamente nei confronti dell’assicuratore responsabilità civile dell’autore del danno.
Adesso sussiste la possibilità di disdire eventuali contratti di assicurazione stipulati successivamente, se uno stesso rischio è stato assicurato inconsapevolmente più volte. La disdetta deve avvenire entro 4 settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.
Nel caso delle assicurazioni sulla vita, adesso è possibile richiedere la trasformazione in un’assicurazione esonerata dal pagamento dei premi oppure il riscatto del contratto di assicurazione sulla vita indipendentemente dal fatto che il premio sia stato pagato per almeno 3 anni. Il requisito necessario è che in quel momento sia già disponibile un valore di trasformazione o un valore di riscatto.
Avete altre domande? Contattateci al numero 058 285 05 67 o scriveteci. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza all’insegna della competenza.